PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'Ordine al merito dei donatori di organi, di seguito denominato «Ordine», con lo scopo di concedere una particolare onorificenza a coloro che, in caso di decesso, hanno donato i propri organi in conseguenza della formale manifestazione di volontà in tale senso, espressa durante la vita, secondo le modalità previste dalla legge 1o aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. A capo dell'Ordine è posto il Presidente della Repubblica.

      2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un cancelliere, che lo presiede, e da otto membri.

      3. Il cancelliere e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 3.

      1. Le insegne dell'Ordine sono costituite da un distintivo metallico e da un nastrino le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

      2. Il requisito per ottenere l'onorificenza di cui alla presente legge e il numero massimo delle onorificenze concedibili annualmente sono determinati con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il consiglio dell'Ordine.

 

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Art. 4.

      1. Gli eredi dei soggetti insigniti dell'onorificenza di cui alla presente legge, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di conferimento dell'onorificenza stessa da parte del Presidente della Repubblica, hanno il diritto di fregiarsene in occasione di festività nazionali e di altri importanti eventi.

      2. Le onorificenze concesse ai sensi della presente legge non producono effetti economici su pensioni, assegni o indennità di qualsiasi natura, percepiti dagli aventi diritto.

      3. Fatte salve le disposizioni della legge penale vigenti in materia, incorrono nella perdita dell'onorificenza di cui alla presente legge gli eredi dell'insignito che se ne rendono indegni. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio dell'Ordine.

Art. 5.

      1. Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio dell'Ordine.

Art. 6.

      1. Il regolamento di attuazione della presente legge è adottato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri della salute, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca.

Art. 7.

      1. Ai fini del collocamento obbligatorio dei figli e dei coniugi superstiti dei donatori

 

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di organi riconosciuti ai sensi della presente legge quali appartenenti all'Ordine, all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro» sono inserite le seguenti: «, dei figli e dei coniugi superstiti di donatori di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, ai sensi della legge 1o aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni,».

Art. 8.


      1. Allo scopo di diffondere la cultura della donazione degli organi, il Ministro della salute è autorizzato ad avviare, a titolo sperimentale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca, una campagna di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, di durata triennale, finalizzata, tra l'altro, a sollecitare l'espressione della manifestazione di volontà a dichiararsi donatore di organi, con la conseguente iscrizione nell'anagrafe informatizzata istituita ai sensi della legge 1o aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

      2. I Ministri della salute, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca presentano una relazione annuale al Parlamento sulle modalità di attuazione della campagna di sensibilizzazione di cui al comma 1 e sui risultati ottenuti.

Art. 9.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 800.000 euro annui per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito

 

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dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.